Perizia Psichiatrica e Psichiatria Forense
Aspetti legali nella pratica psichiatrica
II termine psichiatria forense
indica convenzionalmente l'attività di professionisti che valutano
casi o testimoniano in tribunale su argomenti legali come la
determinazione di competenza legale, la responsabilità penale, le cause
per colpa professionale, la valutazione del danno biologico
. II termine
forense (dal latino forum) significa " attinente ai tribunali o alla
discussione pubblica
"; pertanto la psichiatria forense si occupa dei
disturbi mentali per quanto attiene ai principi legali.
Gli psichiatri forensi hanno il compito di valutare una persona per
raccogliere informazioni per la parte per cui stanno lavorando.
Il modello legale dell'attività professionale dello psichiatra si basa
sull'esistenza di una controversia. La complessità delle questioni
medico-legali inevitabilmente porta alla formazione di due posizioni
polarizzate che si fronteggiano nel tentativo di fornire la verità a
chi è deputato ad accertare i fatti. Gli psichiatri testimoniano o
forniscono la propria valutazione professionale secondo il ruolo di testimone esperto (o perito)
.
Il più comune ruolo di uno psichiatra nel corso di un processo è dunque
quello di perito
. È di solito una delle parti a richiedere allo
psichiatra di svolgere l'ufficio di perito; è raro che i medici abbiano
il ruolo di periti indipendenti che riferiscono direttamente al
tribunale. Spesso ciascuna delle parti ingaggia un perito: ciò può
condurre a uno scenario noto come battaglia di periti in cui i due
periti esprimono opinioni contrapposte.
Valutazioni su mandato del tribunale sono definite consulenze tecniche d'ufficio ( CTU
); valutazioni su mandato di una delle parti in causa vengono definite consulenze tecniche di parte ( CTP
).
Tutto ciò rende pienamente ragione delle difficoltà che si presentano ai medici chiamati ad esprimere un parere medico - legale nell’ambito delle controversie aventi come oggetto le patologie da mobbing.
Ogni lavoratore, indipendentemente dalle caratteristiche della propria personalità, può essere oggetto di mobbing, anche se alcune caratteristiche individuali o situazionali sembrano poter favorire l’insorgenza di una condizione di tal genere.
Nelle situazioni in cui lo stress indotto dalla violenza morale e psicologica perdura nel tempo tali sintomi possono organizzarsi in veri e propri quadri sindromici.
Le patologie più frequentemente riscontrate nei casi di danno biologico da mobbing rimandano prevalentemente a quadri nosograficamente inquadrabili, secondo i criteri del DSM, nell’ambito
del Disturbo d’Ansia Generalizzato ,
del Disturbo dell’Adattamento ,
del Disturbo Distimico
del Disturbo Post Traumatico da Stress ,
anche se studi recenti dimostrano un aumento delle patologie coronariche nei soggetti sottoposti a 'mobbing'.
La perizia psichiatrica in tale ambito è inerente il concetto di responsabilità penale . Secondo tale concetto, che attiene la capacità di discernimento e di libera autodeterminazione, l'autore di un reato non può essere punito se incapace di "rispondere" dei suoi atti.
"Nessuno può essere punito per un'azione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commesso con coscienza e con volontà ... ". Secondo questa norma, la responsabilità penale dell'autore di un reato, s'identifica con il possesso della generica capacità di coscienza e volontà.
L'imputabilità è definita come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, laddove la capacità di intendere è l'attitudine del soggetto a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge intorno a lui e di cogliere il valore sociale positivo o negativo dei suoi atti ; essa presuppone l'idoneità psichica di comprendere o discernere le proprie azioni od omissioni ed i motivi della propria condotta.
Si è molto discusso, specie da parte degli psichiatri forensi, sulla normativa che prevede il riconoscimento di un'infermità che escluda o limiti grandemente la capacità di intendere o di volere al momento del reato.
Il concetto di infermità, oggi che ha perduto il legame che aveva in passato con il termine follia, è divenuto vago e indeterminato ed ha perduto per la psichiatria ogni valore da quando si è scoperto, si è preso coscienza, che il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un'entità complessa, non definibile, in ordine alla quale vi sono poche certezze circa l'eziologia e che in definitiva è la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genico, la costituzione, le vicende di vita, gli stress, il tipo d'ambiente, l'individuale plasticità dell'encefalo, i meccanismi psicodinamici, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi.
Oggi non esiste più la malattia mentale nel senso classico del termine e nessuno psichiatra potrebbe onestamente darne una definizione ; oggi esiste una visione multifattoriale integrata della malattia mentale.
Il procedimento della perizia dipende dunque in misura notevole dalla posizione del perito psichiatra in ordine alle teorie della personalità, soprattutto se il metodo adottato non è induttivo con raccolta e valutazione dei dati, ma deduttivo, dove i dati vengono riguardati a partire da una teoria generale. I risultati delle perizie, per il loro carattere empirico, vengono quindi quasi sempre offerti come dichiarazioni di probabilità .
“Lo psichiatra diventa veramente un giudice. Egli fa veramente un atto di istruzione. E non lo fa a livello della responsabilità giuridica degli individui, ma della loro colpevolezza reale. Per contro, il giudice si sdoppia di fronte al medico, perché, a partire dal momento in cui emetterà la sua sentenza, vale a dire la sua decisione di punire non tanto il soggetto giuridico di un’infrazione definita come tale dalla Legge, ma l’individuo che è portatore di tutti i tratti di carattere così definiti, a partire dal momento in cui avrà a che fare con questo doppione etico – morale del soggetto giuridico, il giudice, punendo, non punirà l’infrazione. Egli potrà permettersi il lusso, l’eleganza o la scusa di imporre a un individuo una serie di misure correttive, di misure di riadattamento, di misure di reinserimento. Il vile mestiere di punire si trova così trasformato nel bel mestiere di guarire . E’ a questo rovesciamento che serve, tra l’altro, la perizia psichiatrica.”.